agenzia prossenetico-matrimoniale sub specie di Srl


 

Not. Gianmassimo Sechi ha scritto:

gsechi@notariato.it


Mi è stato chiesto di costituire una Srl, avente per oggetto la gestione di agenzia matrimoniale e la fornitura di servizi per facilitare gli incontri interpersonali finalizzati al matrimonio.

 

Ho accertato, in effetti, l’esistenza presso il Registro delle Imprese di Milanodi una società Snc,

 

 


 

Not. Maria Alessandra Panbianco

mpanbianco@notariato.it

 

Il problema delle agenzie matrimoniali e' quello del reggersi su di un contratto (il c.d. prossenetico matrimoniale) i cui contorni e la cui liceita' o meritevolezza sono assai controversi.


In dottrina e' facile rinvenire posizioni contrarie a tale figura contrattuale, inquadrata tra le attivita' di mediazione.


Se pensiamo al mediatore/prosseneta come a colui che mette in relazione due o piu' parti per la conclusione di un "affare" (!) e al suo diritto alla provvigione se l'affare e' concluso per effetto del suo intervento (artt. 1755-1756), ci scontriamo subito con la natura non patrimoniale del matrimonio e con le pressioni che il mediatore/prosseneta potrebbe esercitare sulla volonta' delle controparti (i nubendi) affinche' si sposino, mosso da un interesse esclusivamente patrimoniale.

 

E' facile, allora, rinvenire profili di illiceita' nel contratto di prossenetico e, di riflesso, nell'attivita' dell'agenzia matrimoniale.


Se, al contrario, ci convincessimo che il "compenso" dell'agenzia matrimoniale non e' collegato alla celebrazione del matrimonio ma all'attivita' che consiste nel "catalogare le persone che si rivolgono all'agenzia, pagare i locali in cui svolgere l'attivita', fare pubblicita' all'attivita', in qualche caso offrire consulenze etc." (cosi' Franceschetti-De Cosmo 1998), di modo che venga meno ogni pressione di natura patrimoniale sulla volonta'  matrimoniale dei clienti dell'agenzia, allora il contratto di prossenetico dovrebbe superare solo i seguenti "paletti": quello del buon costume ex art. 1343 o, in quanto contratto "atipico", quello della meritevolezza ex art. 1322 c.c.


Io sarei dell'idea che l'attivita' di cui si parla, se posta in essere nel rispetto delle leggi e con un compenso non collegato alla celebrazione del matrimonio, sia lecita e "meritevole" ex 1322 ed abbia sicuramente il carattere della patrimonialita', tale da poter costituire oggetto di una societa' lucrativa quale la SRL.


In sede di costituzione della societa', sarei orientata a dare "semaforo verde" all'attivita' di agenzia matrimoniale e non entrerei nei dettagli di come dover esercitare in concreto tale attivita' perche' cio' vorrebbe dire precisare i contenuti contrattuali del prossenetico esponendosi a questa o quella censura, stante il diverso atteggiarsi della dottrina al riguardo.


Non saprei, pero', fino a che punto possa parlarsi di attivita' di mediazione: non ho idea, quindi, se l'attivita' delle agenzie matrimoniali rientri nel campo di applicazione della legge n. 39/1989 (bisognerebbe informarsi presso le Camere di Commercio), con la conseguente incompatibilita' con altra attivita' imprenditoriale ex art. 5 della citata legge.


A supporto della meritevolezza delle agenzie matrimoniali, si tenga anche presente la classificazione ISTAT delle attivita' economiche (Ateco91) che qui riporto per estratto:
"O  ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI
 93 ALTRE ATTIVITA' DEI SERVIZI
 93.0
 Altre attivita' dei servizi
 93.05
 Altri servizi n.c.a.
 Questa classe comprende:
  - le attivita' di astrologi e spiritisti
  - le attivita' connesse alla vita sociale, ad esempio le attivita' di hostess, di agenzie di incontro e di agenzie matrimoniali
  - i servizi di ricerca genealogica
  - i servizi di lustrascarpe, facchini, guardarobieri, posteggiatori,ecc. "

 

Senza offesa per nessuno, mi pare che astrologi e spiritisti siano "peggio" dei prosseneti matrimoniali, quindi ritieniti ancora fortunato ad avere questi ultimi come clienti!